Lo Statuto
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art. 1 (Denominazione e sede)
E' costituita la società cooperativa sociale denominata "TURANDOT Società Cooperativa Sociale".
Sede della società è nel Comune di Bolzano.
La Cooperativa sociale potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
L'Organo amministrativo potrà anche trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato.
Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede al di fuori del Comune di cui sopra nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.
Art. 2 (Durata)
La Cooperativa sociale ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
TITOLO II
SCOPO - OGGETTO
Art. 3 (Scopo)
La Cooperativa sociale non ha scopo di lucro. Essa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo, di cui all'art. 3, secondo comma, lett. b) della Legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24.).
La Cooperativa sociale si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa sociale, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
La Cooperativa sociale intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.
Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa sociale impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa sociale, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i nuovi istituti disciplinati dal D. Lgs. 276/2003.
La Cooperativa sociale può operare anche con terzi.
La cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane e a Confcooperative Bolzano; ne recepisce in pieno la missione e si impegna ad onorarne codice etico e patto associativo.
Art. 4 (Oggetto sociale)
Considerate le finalità definite all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:
1. pulizie, custodie, manutenzioni e gestione di immobili sia pubblici che privati;
2. facchinaggio, consegna e recapito di merce per conto terzi;
3. cura del verde e giardinaggio;
4. autotrasporto in conto proprio e/o di terzi e traslochi;
5. noleggio automezzi e attrezzature necessarie od utili per le attività di cui sopra;
6. servizi commerciali;
7. commercializzazione e messa in opera di manufatti in legno e metallo.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
La Cooperativa sociale potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.
La Cooperativa sociale inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.
La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
La cooperativa sociale può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.
TITOLO III
SOCI
Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
I soci cooperatori:
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della s struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concorrenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi d'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.
Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:
1. soci prestatori ovvero persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
2. soci di cui all'art. 4 della L. 381/1991 - come integrato dalla L. R. 24/88 e successive modificazioni e integrazioni - definiti persone svantaggiate, che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale, sociale ed economico;
3. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91;
4. soci sovventori.
Non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a cooperative che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa sociale, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo.
Possono esser soci anche le persone giuridiche pubbliche o private i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa sociale e che possano fattivamente concorrere al raggiungimento degli scopi sociali nei limiti dell'art. 2522, secondo comma, del codice civile.
Art. 6 (Categoria speciale di soci)
La Cooperativa sociale potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.
I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo amministrativo, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo il risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:
a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.
Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il dritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori.
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.
Art. 7 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
c) il numero di quote che propone di sottoscrivere;
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 33 e seguenti del presente statuto;
Se trattasi di cooperativa sociale, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.
L'Organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
L'Organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
Art. 8 (Obblighi dei soci)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
1. del capitale sottoscritto;
2. della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
3. dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
4. ad effettuare il lavoro assegnato loro dalla cooperativa a seconda delle necessità della stessa.
PPer tutti i rapporti con la cooperativa sociale il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa sociale.
Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa sociale senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7, controfirmata per conferma e accettazione del potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa sociale deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.
IIl provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.
Art. 10 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde: 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica;
22) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è persona giuridica.
Art. 11 (Recesso del socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa sociale ovvero per altri motivi da specificarsi in dettaglio con apposito regolamento;
d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa sociale.
Il recesso non può essere parziale.
La domanda di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa sociale. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci
SSalvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo alla deliberazione di recesso consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto mutualistico pendente.
Art. 12 (Esclusione)
L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 c.c., può aver luogo: 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, dal rapporto mutualistico o dalle legittime deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 gg. per adeguarsi;
2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa sociale;
3) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
4) nei casi previsti dell'articolo 2288, comma 1, c.c.;
5) per aver causato in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa sociale, per aver causato dissidi o disordini tra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero per aver posto in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
6) per aver compiuto, nell'esecuzione del rapporto di lavoro, comportamenti o inadempienze tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;
7) per cessazione del rapporto di lavoro.
L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo amministrativo e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
SSalvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo alla deliberazione di esclusione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto mutualistico pendente.
Art. 13 (Morte del socio persona fisica e scioglimento o liquidazione della persona giuridica)
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote, liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui all'art. 14. Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che lo rappresenterà di fronte alla cooperativa sociale.
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile nei confronti dei successori.
IIn caso di scioglimento o liquidazione del socio persona giuridica, il relativo rapporto sociale si scioglie automaticamente e la liquidazione della relativa quota avverrà nei confronti del liquidatore o dei liquidatori del medesimo con le modalità di cui al successivo articolo 14 del presente statuto.
Art. 14 (Liquidazione)
I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 36, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato nei limiti di legge vigenti per le cooperative sociali. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.
IIl pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.
La cooperativa sociale può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, numeri 1), 3), 5) e 6), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
Il socio che cessa di far parte della cooperativa sociale risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa sociale gli eredi del socio defunto.
TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI
Art. 16 (Soci sovventori)
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.
Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)
I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui all'art. 4, sesto comma, del presente statuto.
I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 50,00 (cinquanta euro) ciascuna.
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quota pari a 10.
La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.
Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare il proposto acquirente all'Organo amministrativo che ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 28.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 19 punto e).
Art. 19 (Deliberazione di emissione)
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.
Ciascun socio sovventore ha diritto a un voto in assemblea.
In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sui soci sovventori in base alla proporzione tra il fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.
Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.
TITOLO V
ORGANI SOCIALI
Art. 21 (Organi sociali)
Sono organi della società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) l'Organo amministrativo;
c) il Collegio dei sindaci, se nominato.
Art. 22 (Assemblea)
L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo Amministrativo.
In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre i venti giorni dalla data della richiesta.
In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:
a) approvazione del bilancio consuntivo annuale, compresa la relazione circa il perseguimento dello scopo sociale, e decisione circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
b) la nomina e la struttura dell'Organo amministrativo;
c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n. 142 del 2001;
e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;
f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;
g) le modificazioni dell'atto costitutivo;
h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una
rilevante modificazione dei diritti dei soci.
i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Sono salve eventuali diverse maggioranze richieste dal presente statuto o dalla legge.
Art. 24 (Votazioni)
Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'assemblea.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
Il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio nei casi di cui alle lettere g) ed i) dell'art. 22 e negli altri casi previsti dalla legge.
All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante di Confcooperative Bolzano alla quale la Cooperativa sociale è aderente.
Art. 25 (Voto)
Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 2 voti che verranno determinati dall'assemblea in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.
I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.
Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)
L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Art. 27 (Amministrazione)
La cooperativa sociale è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina dell'Organo amministrativo, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione
Qualora l'Assemblea provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 a 5, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione al momento della nomina.
Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dall'Assemblea al momento della nomina.
Gli amministratori sono rieleggibili.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Art. 28 (Consiglio di amministrazione)
Qualora non vi abbiano provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 29, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisone e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi;
- l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.
Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.
Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della cooperativa sociale con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.
La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della cooperativa sociale, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.
Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:
- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.
Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla cooperativa sociale per almeno cinque anni.
Art. 29 (Adunanze del consiglio di amministrazione)
In caso di richiesta di un amministratore, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax, e-mail ed sms, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in adunanza collegiale si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
LLe deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti.
Art. 30 (Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
IIn caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il socio più diligente convoca con urgenza l'Assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.
Art. 31 (Compiti degli Amministratori)
Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa sociale, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
AAl massimo ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa sociale e dalle sue eventuali controllate.
Art. 32 (Compensi agli Amministratori)
Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione.
Art. 33 (Rappresentanza)
La rappresentanza della società spetta: a) all'amministratore unico;
b) in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. In caso di assenza e di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente;
LLa rappresentanza della cooperativa sociale spetta inoltre ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
Art. 34 (Collegio sindacale)
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi. Devono essere nominati dall'assemblea dei soci anche due sindaci supplenti.
Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO E RISTORNI
Art. 35 (Elementi costitutivi)
Il patrimonio della Cooperativa sociale è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore minimo d'euro 25 ed entro il limite massimo stabilito dalla legge;
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 36 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge;
e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
Art. 36 (Bilancio di esercizio)
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.
La relazione dell'organo amministrativo oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa sociale anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa sociale, dei soci e della comunità territoriale.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo se presenti le diverse gestioni mutualistiche. L'Organo amministrativo documenta, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
L'Assemblea deve in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.
In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società né all'atto di scioglimento.
Nessun utile può essere distribuito ai soci sotto qualsiasi forma.
In nessun caso la cooperativa potrà emettere strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.
In ogni caso per quanto occorrer possa si richiama l'intero testo dell'art. 2514 c.c., che si deve intendere come qui riprodotto.
Art. 37 (Ristorni)
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
La cooperativa in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:
1. erogazione diretta;
2. aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. Tale regolamento deve essere predisposto dall'Organo amministrativo tenendo conto dei seguenti criteri:
1. le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
2. la qualifica / professionalità;
3. i compensi erogati;
4. il tempo di permanenza nella cooperativa;
5. la tipologia del rapporto di lavoro;
6. la produttività.
TITOLO VII
CONTROVERSIE
Art. 38 (Clausola Arbitrale)
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento della "Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione", salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa sociale che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b) le controversie relative alla validità delle decisioni/deliberazioni dei soci e degli organi sociali;
c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa sociale da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
Art. 39 (Arbitri e procedimento)
Gli arbitri sono in numero di:
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila euro). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c. ;
b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.
Gli arbitri sono scelti tra esperti di diritto e di settore, nominati secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento della "Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione"; in difetto di designazione, sono nominati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa sociale, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. Gli arbitri decidono secondo diritto ed in via rituale. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.
Art. 40 (Esecuzione della decisione)
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa sociale o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.
TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 41 (Nomina liquidatori) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa sociale nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 42 (Devoluzione patrimonio) In caso di scioglimento della Cooperativa sociale, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge; b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 43 (Regolamenti)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa sociale ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.
Art. 44 (Legge applicabile)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociale. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.
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